Le sanzioni e le ammende sono strumenti importanti per mantenere l’ordine sociale, promuovere la sicurezza pubblica, far rispettare le leggi e incentivare il comportamento conforme alle norme della società. Tuttavia, è importante che siano applicate in modo equo e proporzionato per garantire che siano efficaci e giuste.

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%. E’ quanto prevede il decreto n. 111 del 20 settembre 2023 a firma del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023.

L’art. 306, co. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che, ogni cinque anni, le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso, nonché da atti aventi forza di legge, vadano indicizzate al costo della vita.

Pertanto, la D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, dopo aver verificato che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo ha complessivamente registrato nel quinquennio 2019-2023 un aumento pari al 15,9%, ha decretato un equivalente incremento di tutte le ammende e le sanzioni amministrative previste dal TUSL, nonché da atti aventi forza di legge.

Si fa presente che l’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto previsto nelle precedenti rivalutazioni, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023.

Dal 6 ottobre 2023 si applica la nuova rivalutazione delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Si considera, infatti, la data della pubblicazione del decreto direttoriale sul sito del Ministero del Lavoro. A chiarirlo è stato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 724 del 30 ottobre.

Questo per l’applicazione del principio di irretroattività dei provvedimenti sanzionatori più rigidi, che riguardano sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa. Non si dovrà fare riferimento alla data di verbalizzazione dell’accertamento quanto alla data in cui il fatto o l’illecito viene commesso, per il quale si applicherà la pena o la sanzione corrispondente in vigore in quel momento.

Pertanto, per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023 si dovrà fare riferimento alle sanzioni in vigore prima della rivalutazione.